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Elezioni Amministrative
6 e 7 Giugno 2009
COME SI VOTA
ELEZIONI EUROPEE
L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore
diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è
iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto,
Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per
l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia
meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa
per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita
copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
I voti di preferenza − nel numero massimo di tre, tranne che per le liste di
minoranza linguistica collegate ad altra lista per le quali può esprimersi
una sola preferenza − si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate
a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il
nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella
lista medesima; in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi
sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni
numeriche.
ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)
Ciascun elettore può votare:
• per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul
relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al
candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla
carica di presidente della provincia collegato;
• per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia,
tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al
consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul
relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al
candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al
contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della
provincia;
• per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un
segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito
solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto
per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per
un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo
entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000
ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla
carica di sindaco;
- tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di
candidati alla carica di consigliere;
- tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul
nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia in favore del
candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso
collegata.
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un
candidato alla carica di consigliere comunale, segnando sull’apposita riga
stampata sulla scheda il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia,
il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato
preferito appartenente alla lista compresa nel medesimo riquadro, senza
dover apporre alcun altro segno di voto sul relativo contrassegno. In tal
modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a
consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene
nonché al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista stessa.
TESSERA ELETTORALE
Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il
diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste
risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di
riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere
permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il
duplicato agli uffici comunali, che a tal fine saranno aperti dal lunedì al
venerdì antecedenti l’elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio
delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata
delle operazioni di voto. |