Art. 1
La Comunità di Castel San Niccolò
La comunità di Castel San
Niccolò risale al 1349 quando, dopo la ribellione contro il Conte
Galeotto, le libere genti di Vado, Cetica e Garliano formarono il
Comune di Castel San Niccolò, nucleo centrale della "Montagna
Fiorentina del Casentino", e aderirono alla Repubblica
Fiorentina. Dall’anno 1776, a seguito della riforma granducale,
divenne parte del Comune di Castel San Niccolò anche il libero Comune
di Borgo alla Collina. Nell’anno 1868 con R.D. 13 febbraio il Comune
di Castel San Niccolò si estese sino a comprendere i centri abitati
di Caiano, Ristonchi, Battifolle e Vertelli.
Castel San Niccolò, già
dimora dei Conti Guidi, patria di Giovanni e Zanobi di Strada,
residenza di Cristoforo Landino, ispira il proprio sviluppo alle
tradizioni di cultura, di storia,di civiltà delle proprie genti,
affrancate dai principi e dai valori della Resistenza, della
Democrazia, della Libertà, dell’Uguaglianza, della Solidarietà e
della Pace presenti nella nostra Costituzione.
Art. 2
Denominazione e natura giuridica
Il Comune prende nome dal
Castello di epoca medioevale posto sul poggio anticamente chiamato
Ghianzuolo e sovrastante l’abitato di Strada, oggi capoluogo del
Comune.
Il Comune di Castel San
Niccolò è un ente locale autonomo, rappresenta l’intera
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il Comune si avvale della
propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi
generali dell’ordinamento statale e regionale, per lo svolgimento
delle proprie funzioni e per il perseguimento dei propri fini
istituzionali.
Il Comune di Castel San
Niccolò rappresenta la comunità dei cittadini residenti nei
rapporti con lo Stato, con la Regione Toscana, con la Provincia di
Arezzo, con la Comunità Montana del Casentino, con altri Enti o
soggetti pubblici o privati, nazionali e internazionali.
Art. 3
Finalità
Il Comune promuove lo
sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità
di Castel San Niccolò ispirandosi ai valori e ai principi della
Costituzione.
Il Comune ricerca la
collaborazione e la cooperazione con altri Soggetti Pubblici e Privati
e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni
e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
In particolare il Comune di
Castel San Niccolò ispira la propria azione ai seguenti principi:
a) Rimozione degli ostacoli
che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza
dei cittadini;
b) Promozione di una cultura
di pace, di cooperazione e di interazione tra culture e tradizioni di
popoli e genti diverse;
c) Valorizzazione, tutela,
recupero e promozione delle risorse naturali, ambientali, storiche,
culturali e delle tradizioni locali;
d) Tutela attiva di cittadini
anziani, minori, disabili o in situazione di svantaggio sociale
improntata a principi di solidarietà sociale, in collaborazione con
associazioni del volontariato e nell’ ambito di un sistema di
sicurezza sociale;
e) Parità tra i sessi e
promozione di iniziative che assicurino reali condizioni di pari
opportunità;
f) Promozione di attività
culturali e del tempo libero con particolare riguardo ad interventi di
socializzazione per la popolazione giovanile e anziana.
g) Valorizzazione dello
sviluppo economico e sociale della comunità di Castel San Niccolò
promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale, nelle
sue diverse e variegate forme, alla realizzazione del bene comune.
Art. 4
Territorio e sede comunale
Il territorio del Comune di
Castel San Niccolò si estende per 83,14 Kmq e comprende i seguenti
centri abitati/frazioni :
Strada (Capoluogo del
Comune), Barbiano, Battifolle, Borgo alla Collina, Caiano, Castello,
Cavolini, Cetica, Garliano, Le Lastre, La Sala, La Selva, Le
Gualchiere, Pagliericcio, Pratarutoli, Prato, Rifiglio, Ristonchi,
Spalanni, Poggio di Vertelli, San Pancrazio, Santa Maria, Torre,
Valgianni, Vertelli.
Oltre ai centri abitati fanno
parte del territorio comunale case sparse poste nelle diverse
località.
Castel San Niccolò confina
con i Comuni di Ortignano Raggiolo, Poppi, Montemignaio, Pratovecchio,
Reggello, Castel Franco di Sopra, Loro Ciuffenna e Castel Focognano.
Il Palazzo Civico, sede
comunale è ubicato a Strada, Piazza Piave n. 39.
Le adunanze degli Organi
Collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; esse possono
tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o qualora il Sindaco,
sentiti i Capogruppo dei Gruppi Consiliari, lo ritenga opportuno.
Art. 5
Stemma e gonfalone
Il Comune negli atti e nel
sigillo si identifica con il nome di Castel San Niccolò
Lo stemma del Comune
riconosciuto con decreto del capo del Governo 03.06.1929 raffigura una
montagna in stile italiano, di colore verde, sovrastata da un sole
ridente in campo blu. Il Gonfalone del comune contiene lo stemma su
sfondo azzurro.
Nelle cerimonie e nelle altre
pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere
ufficiale la partecipazione dell’Ente, il Sindaco può disporre che
venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
La Giunta può autorizzare l’uso
e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali
soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 6
Programmazione e cooperazione
Il Comune persegue le proprie
finalità ed obiettivi attraverso gli strumenti della programmazione,
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche,
sindacali, sportive e culturali operanti nel territorio di Castel San
Niccolò, assicurando pubblicità e trasparenza delle proprie scelte
politico-amministrative.
Il Comune di Castel San
Niccolò intrattiene rapporti di stretta collaborazione e cooperazione
con i Comuni del Casentino, con la Provincia di Arezzo, con la Regione
Toscana. Come comune facente parte della Comunità Montana del
Casentino orienta le proprie iniziative ed attività ad una
interazione costante e continua con l’Assemblea della Comunità
Montana in modo da consentire interventi comuni per la valorizzazione
della montagna.
Il Comune coopera attivamente
con la città francese di Pegomas con la quale è gemellato.
Titolo II
- Ordinamento strutturale - Capo I
Organi istituzionali e loro
attribuzioni.
Art. 7 Organi
Sono organi del Comune: il
Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta. Le rispettive competenze
sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
Il Consiglio Comunale è
organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
Il Sindaco è il legale
rappresentante del Comune ed è il responsabile dell’amministrazione;
egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le
leggi dello Stato.
La Giunta collabora con il
Sindaco nella gestione amministrativa del Comune, attua gli indirizzi
generali del Consiglio Comunale, svolge attività propositiva e di
impulso nei confronti dello stesso.
Art. 8 Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è
dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera
comunità di Castel San Niccolò, delibera l’indirizzo
politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua
applicazione.
Il Consiglio Comunale è
presieduto dal Sindaco o nel caso di sua assenza dal ViceSindaco, se
consigliere, o dal consigliere più anziano nel caso questi non sia
consigliere.
L’elezione, la durata in
carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio sono regolati
dalla legge.
Il Consiglio Comunale
esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo
statuto e volge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi,
alle modalità e alle procedure stabiliti dal presente statuto e dalle
norme regolamentari.
Il Consiglio definisce gli
indirizzi, validi per l’arco temporale del mandato
politico-amministrativo, per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni di cui
all’art. 28, c. 2, lettere c,d,f. Provvede alla nomina degli stessi
nei casi previsti dalla legge.
Il Consiglio Comunale
conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi della
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare
imparzialità e corretta gestione amministrativa.
Gli atti fondamentali del
Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da
raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari.
Art. 9 Sessioni
e Convocazione
L’attività del Consiglio
Comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.
Ai fini della convocazione,
sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le
proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee
programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del
rendiconto della gestione.
Il Consiglio Comunale è
convocato dal Sindaco, di propria iniziativa, mediante avvisi
scritti riportanti l’ordine del giorno degli argomenti da
trattare.
Il Consiglio Comunale può
altresì essere convocato su richiesta scritta di almeno un quinto
dei consiglieri comunali. La richiesta dovrà contenere le
indicazioni degli argomenti da porre all’attenzione dell’Organo
Consiliare. In tal caso il Sindaco ha l’obbligo di riunire il
Consiglio entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la
richiesta e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli
argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
Le sessione ordinarie
devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno
stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di accertata
urgenza il Sindaco può convocare il Consiglio con un anticipo di
almeno 24 ore.
La convocazione è
effettuata tramite avviso scritti contenente gli argomenti da
trattare da comunicare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
alla residenza del consigliere o presso il domicilio eletto nel
territorio del comune, oppure tramite fax o e-mail su scelta del
Consigliere Comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento
sul funzionamento del Consiglio Comunale.
L’ordine del giorno,
riportante gli argomenti da trattare, può essere integrato con
nuovi argomenti da parte del Sindaco almeno 24 ore prima del giorno
in cui è stata convocata la seduta. In tal caso deve esserne data
immediata comunicazione telefonica o tramite fax ai capigruppo dei
gruppi Consiliari. I nuovi argomenti dovranno essere inseriti all’ultimo
punto dell’ordine del giorno.
L’elenco degli argomenti
da trattare deve essere affisso all’albo pretorio nella sede
comunale del Capoluogo del Comune e negli appositi spazi di
affissione posti nelle altre località e centri abitati del Comune
di cui all’art.4, c.1 almeno nei due giorni precedenti a quello
stabilito per il Consiglio e deve essere adeguatamente pubblicizzato
in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini di
Castel San Niccolò.
La documentazione relativa
alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei
consiglieri comunali almeno quattro giorni prima delle seduta nel
caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni nel caso di sessioni
straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di accertata
urgenza.
Le sedute del Consiglio
sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che
ne disciplina il funzionamento.
Il Sindaco, di propria
iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, può
convocare, su specifiche e particolari problematiche che coinvolgano
l’intera comunità dei cittadini di Castel San Niccolò, Consigli
Comunali aperti. In tali Consigli, fatte salve le specifiche e
indelegabili competenze dell’organo Consiliare, è assicurata la
partecipazione con diritto di parola a cittadini, organizzazioni e
associazioni, nonchè ai rappresentanti istituzionali della
Comunità Montana, della Provincia, della Regione o dello Stato.
La prima convocazione del
Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo,
viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla
convocazione.
In caso di impedimento
permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede
allo scioglimento del consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta
rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di
Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Art. 10
Linee programmatiche di mandato
Il Sindaco, sentita la
Giunta, presenta al Consiglio Comunale, entro il termine di 120
giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, le linee
programmatiche di governo relative alle azioni e ai progetti da
realizzare durante il suo mandato politico amministrativo.
Ciascun Consigliere Comunale
ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti, modifiche,
mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità
indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio in sessione
straordinaria, con cadenza almeno semestrale, provvede a verificare l’attuazione
di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori.
E’ facoltà del consiglio
provvedere a integrare le linee programmatiche sulla base di esigenze
e di problematiche che dovessero emergere nel corso della durata del
mandato.
Al termine del mandato
politico-amministrativo il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il
documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di
realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è
sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame di
realizzazione degli interventi previsti.
Art. 11 Commissioni
Consiliari
Il Consiglio Comunale può
istituire, con apposito atto deliberativo adottato a maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio, Commissioni permanenti,
temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di
inchieste, di studio. Dette commissioni saranno composte da soli
Consiglieri Comunali con criterio proporzionale. Gli Assessori
partecipano alle sedute di commissioni consiliari che trattino
argomenti concernenti deleghe di loro competenza su loro richiesta o
su richiesta dei Consiglieri.
La presidenza di commissioni
aventi funzioni di controllo e di garanzia vengono attribuite a
Consiglieri appartenenti a gruppi della minoranza.
Le commissioni potranno
avvalersi di esperti negli specifici settori secondo modalità
stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale
Art. 12 Consiglieri
Lo stato giuridico, le
dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla
legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale
costantemente rispondono.
Le funzioni di consigliere
anziano sono esercitate dal consigliere che nell’elezione di tale
carica ha ottenuto il maggior numero di preferenze, ad esclusione di
quelli candidati a Sindaco. A parità di voti sono esercitate dal più
anziano d’età.
I consiglieri hanno diritto
di presentare direttamente interrogazioni, interpellanze, mozioni
nonchè proposte di deliberazioni che non comportino oneri finanziari.
Le modalità, le norme di
esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri
comunali sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale.
Hanno diritto di ottenere
dagli uffici del comune, nonché da istituzioni, enti dipendenti tutte
le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio
mandato. Essi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento hanno
diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di
conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività
amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da
parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle
questioni sottoposte al Consiglio.
Fatto salvo quanto stabilito
dall’art. 9, c. 6, ciascun Consigliere può eleggere un domicilio
nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi
di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
I Consiglieri possono
costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al
Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome
del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà i gruppi sono
individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i
relativi capogruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che
abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
I Consiglieri che non
intervengono alle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio
Comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono
dichiarati decaduti con delibera di Consiglio, nel rispetto della
normativa sulla trasparenza e secondo modalità indicate dal
Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Art. 13
Sindaco
a) Competenze
Il Sindaco è eletto
direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge
che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di
incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla
carica.
Egli rappresenta il Comune ed
è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle
verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali,
impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se
nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali, nonché all’esecuzione degli atti.
Il Sindaco esercita le
funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e
sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali
attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e potere di
indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli
Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
Il Sindaco, sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso gli
Enti, aziende e istituzioni di cui al successivo art. 28, c. 2,
lettere c,d,f.
Il Sindaco è inoltre
competente, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, nell’ambito
dei criteri dettati dalla Regione e sentite le categorie interessate a
coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli
orari di apertura al pubblico di uffici pubblici localizzati nel
territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce delle persone
che lavorano
Al Sindaco, oltre alle
competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai
regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza
e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
b) attribuzioni di
amministrazione
Il Sindaco ha la
rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o
parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo
responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il
Sindaco:
dirige e coordina l’attività
politica e amministrativa del Comune, nonché l’attività della
Giunta e dei singoli assessori;
promuove e assume
iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge nel rispetto della specifica
normativa;
convoca e promuove
conferenze di servizio;
concede il patrocinio del
comune;
partecipa alla conferenza
dei sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità Montana;
può chiedere al segretario
comunale la sospensione o la revoca di atti riservati alla
competenza dei Responsabili di area che risultino illegittimi o
contrastanti con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi
elettivi;
convoca i comizi per i
referendum previsti dall’art. 6 della L. 142/90 e ss.mm.ii.
adotta le ordinanze
contingibili e urgenti previste dalla legge;
nomina il Segretario
Comunale, scegliendolo dall’apposito albo;
conferisce e revoca la
nomina del direttore generale, se previsto, previa deliberazione di
Giunta;
nomina i responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
informa la popolazione su
situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’art.36
del DPR 6.2.1981 n.66.
c)
attribuzioni di vigilanza
Il Sindaco, nell’esercizio
delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti
gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e
può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni,
appartenenti all’Ente, tramite i legali rappresentanti delle stesse,
informandone il Consiglio Comunale.
Egli compie tutti gli atti
conservativi dei diritti del Comune direttamente o avvalendosi del
Segretario Comunale, o del Direttore se nominato, le indagini e le
verifiche amministrative sull’intera attività del comune;
Il Sindaco promuove e assume
iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,
istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro
attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e con
gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta e provvede a darne
informazione al Consiglio nella prima seduta utile.
d)
attribuzioni di organizzazione
Il Sindaco nelle sue funzioni
di organizzazione:
Stabilisce gli ordini del
giorno delle sedute del consiglio, ne dispone la convocazione e lo
presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è
formulato da un quinto dei consiglieri;
Esercita i poteri di
polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di
partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti
dalla legge;
Propone argomenti da
trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
Riceve le interrogazioni e
le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza
consiliare.
Art. 14
Vicesindaco
Il Vicesindaco nominato dal
Sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio
di tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento
In caso di assenza,
impedimento anche del Vicesindaco le funzioni del Sindaco vengono
svolte dall’assessore più anziano d’età.
Il conferimento delle deleghe
rilasciata ad Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al
Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo
pretorio.
Art. 15
Mozioni di sfiducia
Il Voto del Consiglio
Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne
comporta le dimissioni;
Il Sindaco e la Giunta
cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio.
La mozione di sfiducia deve
essere motivata e sottoscritta almeno dai due quinti dei Consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua
presentazione.
Se la mozione viene
approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di
un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 16
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
Le dimissioni comunque
presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi
20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si
procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un
Commissario.
L’impedimento permanente
del sindaco viene accertato da una Commissione di 3 persone nominate
dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio,
di chiara fama scelte in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.
La Commissione, nel termine
di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento
Il Consiglio si pronuncia
sulla relazione in seduta pubblica salva sua diversa determinazione,
anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla
presentazione.
Art. 17
Giunta Comunale
Caratteristiche generali
La Giunta è organo di
impulso e di gestione amministrativa collabora con il Sindaco al
governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della
trasparenza e dell’efficienza.
La Giunta adotta tutti gli
atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente
nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni
fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare la
Giunta esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della
gestione degli indirizzi impartiti.
La Giunta riferisce
semestralmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
b) Composizione
La Giunta è composta dal
Sindaco e da un numero di 4 assessori di cui uno è investito della
carica di Vicesindaco.
Gli Assessori sono scelti
normalmente tra i Consiglieri. Possono essere tuttavia nominati anche
Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di
eleggibilità e compatibilità e in possesso di particolare competenza
tecnica, amministrativa o professionale.
Gli Assessori esterni possono
partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione
ma non hanno diritto di voto.
Gli Assessori esterni possono
altresì partecipare alle Commissioni Consiliari che trattino
argomenti attinenti le loro deleghe.
c) Nomina
Il Vicesindaco e gli altri
componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al
Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
Il Sindaco può revocare uno
o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve
sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
Le cause di
incompatibilità,la posizione e lo stato giuridico degli Assessori
nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che
abbiano tra loro o con il Sindaco un rapporto di parentela entro il
terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
Salvi i casi di revoca da
parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della
proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio
Comunale.
Funzionamento della Giunta
La Giunta è convocata e
presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli
Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche
tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
Le modalità di convocazione
e di funzionamento della Giunta sono stabiliti in modo informale dalla
stessa.
Le sedute sono valide se sono
presenti almeno la metà dei componenti, oltre il sindaco, e le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Competenze
La Giunta collabora con il
Sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai
sensi della legge e del presente statuto non siano riservati al
consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al
Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei Servizi
Comunali.
La Giunta opera in modo
collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal
Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti
dello stesso.
La Giunta in particolare nell’esercizio
delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
Propone al Consiglio i
regolamenti;
Approva i progetti, i
programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano
impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano
riservati dalla legge e dal Regolamento ai Responsabili dei Servizi
Comunali;
Elabora le linee di
indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre
alle determinazioni del Consiglio;
Assume attività di
iniziativa di impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione;
Modifica tariffe e propone
al Consiglio criteri per la determinazione di quelle nuove;
Nomina i membri delle
Commissione per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del
servizio comunale interessato;
Propone i criteri generali
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici di qualunque genere a enti e persone;
Approva i regolamenti sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio;
Nomina e revoca il
Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire la relativa
funzione al Segretario Comunale;
Dispone l’accettazione o
il rifiuto di lasciti e donazioni;
Fissa la data di
convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio
comunale cui è rimesso l’accertamento della regolarità del
procedimento;
Esercita, previa
determinazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla
Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla
legge e dallo Statuto ad altri organismi;
Approva gli accordi di
contrattazione decentrata;
Decide in ordine alle
controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra
gli organi gestionali dell’Ente;
Fissa le norme di
Regolamenti e accordi decentrati, gli standards dei carichi
funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato;
Determina, sentito il
Revisore dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del
controllo interno di gestione secondo principi stabiliti dal
Consiglio;
Approva il PEG;
Autorizza, su proposta del
Sindaco, il responsabile dell’Area Interessata a promuovere e a
resistere alle liti e conferisce il potere di conciliare e
transigere, nel caso non sia stato nominato il Direttore Generale.
Capo II - Uffici e Personale
Art. 18 Principi di
organizzazione
Il Comune di Castel San
Niccolò pone a fondamento della propria attività amministrativa
criteri di democrazia e partecipazione, trasparenza, di efficacia, di
efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure; promuove
l’organizzazione del lavoro per progetti e programmi; favorisce
forme di flessibilità delle strutture e del personale in funzione di
una ottimale interazione tra gli uffici e di una efficace risposta ai
bisogni dei cittadini.
I servizi e gli uffici
operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini,
adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi
offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
Gli orari dei servizi aperti
al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle
esigenze dei cittadini.
Il Comune disciplina con
appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità
alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei
servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di
controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta
e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario
Comunale e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi. Il Regolamento
di Organizzazione stabilisce, oltre alle norme generali per il
funzionamento degli uffici in particolare, le attribuzioni e le
responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti
reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale e
gli Organi Amministrativi.
Il Comune recepisce ed
applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di
legge e tutela la libera Organizzazione Sindacale dei dipendenti
stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi
decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
L’organizzazione del Comune
si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di
omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto
dall’ apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture
trasversali o di staff intersettoriali.
L'ordinamento delle Aree, dei
Servizi e degli Uffici si informa ai seguenti principi e criteri:
efficacia, efficienza, funzionalita', economicita' di gestione,
equita', professionalita', flessibilita', responsabilizzazione del
personale, separazione delle competenze tra apparato burocratico ed
apparato politico nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al
raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.
Art. 19 Diritti
e doveri dei dipendenti
I dipendenti comunali,
inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo la disciplina generale
sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono
la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
Ogni dipendente comunale è
tenuto ad assolvere con correttezza, capacità e tempestività agli
incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto
delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi
assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il
Segretario Comunale o il Direttore Generale, il Responsabile dell’Area
e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti
nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il Regolamento di
Organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il
Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del
personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la
salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo
esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
L’approvazione dei ruoli
dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza
dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al personale
responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto
delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario o dal Direttore
Generale e dagli Organi Collegiali.
Il personale di cui al
precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni
commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni,
delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura
non contingibile ed urgente.
Art. 20 Segretario Comunale
Il Segretario Comunale è
nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito
albo.
Il Consiglio Comunale può
approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione
consortile dell’ufficio del Segretario comunale.
Lo stato giuridico ed il
trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva.
Il Segretario Comunale presta
consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed
agli uffici.
Competenze del Segretario Comunale
Oltre ai compiti di
collaborazione e attivita' di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi del Comune in ordine alla conformita'
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti,
il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del
Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
Il Segretario Comunale può
partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e,
con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su
richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine
tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli
Assessori e ai singoli Consiglieri.
Il Segretario Comunale riceve
dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della
Giunta soggette a controllo.
Egli riceve le dimissioni del
Sindaco nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
Il Segretario Comunale roga i
contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia
necessaria l’assistenza di un notaio ed autentica le scritture
private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente.
Al segretario sono affidate, inoltre, le
seguenti competenze:
la sovraintendenza ed il
coordinamento dei responsabili delle aree e dei servizi, qualora il
Direttore generale non sia stato nominato;
la direzione dell'ufficio
per i procedimenti disciplinari, qualora non conferito a un
dirigente;
il parere sulla nuova
dotazione organica dell'ente, qualora non sia stato nominato il
Direttore generale;
la proposta di attribuzione
del trattamento economico ai responsabili delle aree ove il
Direttore generale non sia stato nominato;
la presidenza del nucleo di
valutazione o del servizio di controllo interno;
la presidenza delle
commissioni di concorso per la selezione per la copertura dei posti
di responsabili delle aree;
la proposta dei componenti
delle commissioni di concorso e selezione del personale e delle
commissioni delle gare d’appalto;
la presidenza della
conferenza di servizio, ove il Direttore generale non sia stato
nominato;
la definizione di eventuali
conflitti di competenza tra più responsabili di servizi
appartenenti ad aree diverse e tra responsabili di area.
la decisione sui ricorsi
gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili
delle aree, ove il Direttore generale non sia stato nominato.
l’autorizzazione delle
missioni dei responsabili di area.
Resta ferma la facolta' del
Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell'ambito
di quelle proprie del Capo dell'Amministrazione, e con esclusione di
quelle a rilevanza squisitamente politica.
Le funzioni proprie del Direttore generale
possono essere assegnate dal Sindaco, con proprio decreto, al
Segretario Comunale.
Art. 21 Direttore Generale
Il sindaco, previa delibera
della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di
fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato,
secondo criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione.
Compiti del Direttore Generale
Il Direttore Generale
provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli
organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale
riguardo, gli impartirà il Sindaco.
Il Direttore Generale
sovrintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli ottimali di
efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso
tempo rispondono nell’ esercizio delle funzioni loro assegnate.
La durata dell’ incarico
non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può
precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel
caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando
sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta,
nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Le relative funzioni di
direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario
Comunale, sentita la Giunta comunale.
Funzioni del Direttore Generale
Il direttore generale
predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano
dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità,
sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta
Comunale.
Egli in particolare esercita
le seguenti funzioni:
predispone, sulla base
delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di
attuazione, relazioni o studi particolari;
organizza e dirige il
personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal
Sindaco e dalla Giunta;
verifica l’efficacia e l’efficienza
dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
promuove i procedimenti
disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei
servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il
regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi
di lavoro;
autorizza le prestazioni di
lavoro straordinario, i congedi, i permessi;
emana gli atti di
esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del
Sindaco o dei responsabili dei servizi;
gestisce i processi di
mobilità intersettoriale del personale;
riesamina annualmente,
sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’Ente
e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta
ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
promuove i procedimenti ed
adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili
di area nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa
istruttoria curata dal servizio competente;
promuove e resiste alle
liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere, è inoltre
legittimato a stare o resistere in giudizio qualora il Sindaco gli
conferisca la delega.
Art. 22 Responsabili di Servizi e Uffici di
Area
I responsabili degli uffici e
dei servizi di area sono individuati nel regolamento di
organizzazione.
I responsabili provvedono ad
organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle
indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal
Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta
Comunale.
Essi, nell’ambito delle
competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente
e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal
direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
I responsabili degli uffici e
dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già
deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le
procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
Essi provvedono altresì al
rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le
seguenti funzioni:
presiedono le commissioni
di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi
procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri
membri;
rilasciano le attestazioni
e le certificazioni;
emettono le comunicazioni,
i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione
di giudizio e di conoscenza;
provvedono alle
autenticazioni ed alle legalizzazioni;
emettono determinazioni di
demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
emettono determinazioni di
ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione
delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite
dal Sindaco;
promuovono i procedimenti
disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed
adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla
legge e dal regolamento;
provvedono a dare pronta
esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle
direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario Comunale o dal
Direttore;
forniscono al Segretario
Comunale o al Direttore Generale, nei termini di cui al regolamento
di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta
di Piano Esecutivo di Gestione;
autorizzano le prestazioni
di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del
personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario o
dal Direttore e dal Sindaco;
concedono le licenze agli
obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
rispondono, nei confronti
del Segretario o del Direttore generale, del mancato raggiungimento
degli obiettivi loro assegnati.
I Responsabili degli uffici e
dei servizi di Area possono delegare le funzioni che precedono al
personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili
del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
Il Sindaco può delegare ai
Responsabili degli uffici e dei servizi di Area ulteriori funzioni non
previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente
le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 23 Incarichi
dirigenziali e di alta specializzazione
La Giunta Comunale, nelle
forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può
deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con
contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta
specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non
siano presenti analoghe professionalità.
La Giunta Comunale nel caso
di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle
forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di
uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato
o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’ art. 6
comma 4 della Legge 127/97.
I contratti a tempo
determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato,
salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 24 Collaborazioni
Esterne
Il Regolamento di
organizzazione può prevedere collaborazioni esterne, ad alto
contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per
obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Le norme regolamentari per il
conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione
devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla
durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo
trattamento economico.
Art. 25 Uffici di Indirizzo e
di Controllo
Il Regolamento può prevedere
la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco,
della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell’ Ente o da collaboratori assunti a
tempo determinato purché l’ Ente non sia dissestato e/o non versi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 504 / 92.
CAPO IV - LA RESPONSABILITÀ
Art. 26 Responsabilità verso
il Comune
Gli amministratori ed i
dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni
derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Il Sindaco, il Segretario
Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza,
direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del
primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei
Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento
della responsabilità e la determinazione dei danni.
Qualora il fatto dannoso sia
imputabile al Segretario Comunale la denuncia è fatta a cura del
Sindaco.
Art. 27 Responsabilità verso
Terzi
Gli amministratori, il
Segretario, il Direttore ed i Dipendenti Comunali che, nell’esercizio
delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino
ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente
obbligati a risarcirlo.
Ove il Comune abbia
corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’Amministratore,
dal Segretario o dal Dipendente si rivale agendo contro questi ultimi
a norma del precedente articolo.
La responsabilità personale
dell’Amministratore, del Segretario, del Direttore o del Dipendente
che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione
di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel
ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’Amministratore
od il Dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
Quando la violazione del
diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del
Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del
Collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La
responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel
verbale il proprio dissenso.
CAPO V
Art. 28 Servizi Pubblici
Locali
La gestione dei servizi
pubblici deve essere orientata a criteri di economicità, efficienza
ed efficacia. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che
abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di
attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile della comunità locale.
Il Consiglio Comunale di
Castel San Niccolò, su proposta della Giunta, può deliberare l’istituzione
e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
in economia quando per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche non siano opportune né
economicamente né tecnicamente altre forme di gestione;
in concessione a terzi
quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale;
a mezzo di azienda speciale
anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e
imprenditoriale;
a mezzo di istituzione, per
l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
a mezzo di convenzioni da
stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con
privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici;
tramite la partecipazione a
consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o
più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali. In
tal caso il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei
componenti la convenzione unitamente allo statuto del Consorzio;
in forma associata con
altri comuni della Comunità Montana con delega delle funzioni alla
stessa, previa approvazione da parte del Consiglio comunale a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In tal caso il
Comune si riserva poteri di indirizzo e di controllo;
ogni altra forma consentita
dalla legge.
I regolamenti delle
Istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché
della società per azioni stabiliscono le modalità di indirizzo, di
vigilanza e di controllo da parte del Comune.
Il Comune può partecipare a
società per azioni a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione al servizio da
erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Può
altresì partecipare a società a prevalente capitale pubblico per la
gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al
Comune.
TITOLO III - ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 29 Partecipazione
popolare
Norme generali.
Il Comune promuove e tutela
la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all’amministrazione
dell’Ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità
e la trasparenza.
La partecipazione popolare si
esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di
volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel
procedimento amministrativo.
Il Consiglio Comunale
istituisce con specifica deliberazione organismi di partecipazione ove
siano rappresentate libere forme associative e del volontariato,
categorie professionali ed economiche o singoli cittadini chiamate
"consulte popolari". Le consulte, istituite su tematiche
attinenti aspetti sociali, culturali, civili, economici, o legate a
realtà del territorio della comunità di Castel San Niccolò, possono
essere convocate dal Sindaco o dal Consiglio Comunale per l’esame di
provvedimenti attinenti le loro specifiche competenze e per la
definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro
perseguimento.
Il Sindaco può indire le
più ampie e diverse forme di consultazione della popolazione allo
scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività
amministrativa, informandone la Giunta e il Consiglio comunale. Nel
caso la consultazione avvenga tramite questionari o moduli scritti
inviati ai cittadini, i quesiti dovranno essere formulati con
chiarezza e semplicità e dovranno essere evidenziate le modalità e i
termini di restituzione. Dei risultati viene data comunicazione
tramite affissione all’Albo Pretorio.
Istanze e Petizioni
Chiunque singolo o portatore
di interessi collettivi può rivolgere al Sindaco istanze o interrogazioni
in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività
amministrativa o petizioni per attivare l’iniziativa su
questioni di interesse della comunità di Castel San Niccolò.
La petizione è inoltrata al
Sindaco in forma scritta e deve contenere in modo chiaro e
comprensibile le questioni oggetto di esame con le soluzioni che si
intende proporre, sottoscritta da almeno 80 cittadini.
Alle istanze e interrogazioni
risponde il Sindaco entro 30 giorni dal loro ricevimento.
Le petizioni sono trasmesse
dal Sindaco al Consiglio Comunale. L’Organo deve esprimersi entro 30
giorni dal ricevimento della petizione. Il contenuto della decisione
dell’organo competente viene affissa all’albo Pretorio e nei
luoghi deputati alla pubblicazione degli atti comunali in modo da
permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel
territori comunale.
Proposte
Gli elettori del Comune di
Castel San Niccolò possono avanzare al Sindaco proposte per l’adozione
di atti amministrativi di competenza dell’Ente. Le proposte devono
essere sottoscritte da almeno 100 elettori. Il Sindaco accertata la
natura dell’atto e il suo contenuto e ottenuto il parere dei
responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale,
trasmette la proposta unitamente ai pareri alla Giunta Comunale o al
Consiglio stante le rispettive competenze.
L’Organo competente può
sentire i proponenti e deve adottare proprie determinazioni entro 30
giorni dal ricevimento della proposta. Le determinazioni sono
pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi
tre firmatari della proposta.
Referendum consultivi
Un numero di elettori
residenti non inferiore ad 1/5 degli iscritti nelle liste elettorali
può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di
competenza comunale ad esclusione di quelle relative ad attività
amministrative vincolate da leggi statali o regionali o quando sullo
stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo
quinquennio.
Sono inoltre escluse dalla
potestà referendaria le seguenti materie: lo Statuto comunale, il
Regolamento del Consiglio Comunale, i Piani regionali, provinciale e
comunale relativi all’urbanistica e all’edilizia e gli strumenti
urbanistici attuativi, nonché gli atti che si riferiscano ad
acquisti, alienazioni e permute di immobili.
Le procedure di ammissione,
le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle
consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato sono
stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
La proposta soggetta a
referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi.
Il Consiglio Comunale, in
apposita seduta, prende atto dei risultati del referendum entro 60
giorni dalla proclamazione ed adotta i relativi atti di indirizzo.
Art. 30 Accesso agli atti
amministrativi
Norme generali
Ciascun cittadino ha libero
accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale
e dei soggetti, anche privati che gestiscono servizi pubblici secondo
le modalità definite dal regolamento
Possono essere sottoposti
alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni
legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione.
La consultazione degli atti
deve comunque avvenire senza particolari formalità, con richiesta
motivata dell’interessato. In caso di diniego da parte dell’impiegato
o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può
rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco che deve comunicare le
proprie determinazioni in merito entro 3 giorni dal ricevimento della
richiesta.
In caso di diniego devono
essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la
divulgazione dell’atto.
Diritto di informazione
Tutti gli atti del Comune di
Castel San Niccolò, ad esclusione di quelli aventi destinatario
determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente
pubblicizzati.
La pubblicazione avviene
mediante affissione in apposito spazio situato nell’atrio del
palazzo comunale di Strada e su indicazioni del Sindaco in ulteriori
spazi, a ciò destinati, posti nei centri abitati/frazioni di Borgo
alla Collina, Cetica, Prato, Pagliericcio, Garliano.
L’affissione viene curata
dal Segretario Comunale che si avvale di specifico personale comunale.
Nella pubblicazione e
notificazione degli atti il Comune può avvalersi oltre che dei
sistemi tradizionali anche di mezzi di comunicazione ad alta
tecnologia o di mezzi ritenuti più idonei ad assicurare una reale
conoscenza degli atti amministrativi.
L’informazione deve essere
corretta, tempestiva, completa e puntuale.
Il Regolamento sull’accesso
detta ulteriori norme sul diritto di informazione nel rispetto della
normative statali, regionali e del presente statuto sulla trasparenza
amministrativa.
Allo scopo di pubblicizzare l’attività
del Comune di Castel San Niccolò e della Comunità rappresentata e
nell’intento di dare concreta attuazione al diritto di informazione,
la Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti più
idonei, promuove il Notiziario Comunale, o strumenti tradizionali
tuttora ritenuti adeguati, e, nel contempo, sviluppa l’utilizzo di
tecnologie informatiche interattive.
Diritto di intervento nel
procedimento amministrativo
Chiunque sia portatore di un
diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento
amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne nei casi
esplicitamente previsti dalla legge o dai regolamenti.
L’amministrazione comunale
deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della
procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisione in merito
e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Il funzionario responsabile
deve comunicare l’inizio del procedimento ai soggetti portatori di
un diritto o di un interesse legittimo che possano essere pregiudicati
dall’atto amministrativo indicando un termine non minore di 15
giorni entro il quale gli interessati possono presentare istanze,
memorie, proposte o produrre documenti che l’amministrazione
comunale ha l’obbligo di valutare quando siano pertinenti all’oggetto
del provvedimento.
Nel caso di procedimento ad
istanza di parte il soggetto che ha presentato domanda può chiedere
di essere sentito dal funzionario o dal Sindaco o dalla Giunta. Questi
devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta.
Ad ogni istanza rivolta ad
ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve
essere data opportuna risposta per scritto nel termine stabilito dal
regolamento, comunque non oltre 60 giorni.
Il soggetto interessato ha
diritto di conoscere, in ogni momento, lo stato degli atti che lo
riguardano, con libertà di accesso ai documenti e all’informazione,
salvo casi di segretezza o di esigenze di riservatezza da
salvaguardare.
La Giunta Comunale può
concludere accordi con i soggetti portatori di un diritto o di un
interesse legittimo. In tal caso è necessario che di tale accordo sia
fatta menzione nella premessa dell’atto amministrativo e che il
contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il
pubblico interesse e l’imparzialità dell’Amministrazione.
Art. 31 Associazionismo
Il Comune valorizza le libere
forme associative che operano per la tutela di interessi significativi
e rilevanti della Comunità di Castel San Niccolò.
E’ istituito l’albo ove
vengono iscritte, a domanda rivolta al Sindaco, gli organismi
associativi che operano nel Comune. Alla domanda vanno allegati l’atto
costitutivo o lo statuto dell’organismo richiedente, la consistenza
associativa, la sede e il nominativo del legale rappresentante.
Non è ammesso il
riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non
compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione e
dalle norme vigenti dal presente Statuto.
Le associazioni registrate
devono presentare annualmente il loro bilancio.
Ciascuna associazione
iscritta all’albo ha diritto, per il tramite del legale
rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in
possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in
merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui opera. Possono
inoltre richiedere notizie su scelte amministrative che incidano sulla
loro attività e proporre pareri, proposte e integrazioni da far
pervenire al Sindaco e per suo tramite alla Giunta o al Consiglio
stante le specifiche competenze.
Il Comune può erogare alle
associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi
economici per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse
comunale.
La Giunta, informandone il
Consiglio, può altresì mettere a disposizione delle associazioni di
cui ai commi precedenti, a titolo di contributi in natura, strutture,
beni o servizi in modo gratuito, garantendo a tutte una pari
opportunità. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro
o natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito
rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
La Giunta comunale può
promuovere la consulta delle associazioni.
Art. 32 Volontariato
L’Amministrazione comunale
di Castel San Niccolò promuove forme di volontariato volte ad un
reale coinvolgimento della popolazione in attività di miglioramento
della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare
delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la
tutela dell’ambiente.
Le associazioni del
volontariato riconosciute a livello nazionale e iscritte ad albi
regionali o provinciali sono di diritto inserite nell’albo comunale
e potranno beneficiare delle opportunità di cui al comma 6 e 7 del
precedente articolo.
Il Comune garantisce che le
prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse
collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari
per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto
infortunistico.
Art. 33 Difensore Civico
Al fine di garantire l’imparzialità
e il buon andamento della pubblica amministrazione, il Comune di
Castel San Niccolò promuove la costituzione del Difensore Civico
presso la Comunità Montana, o comunque, a livello sovracomunale.
Nel caso di accordo con altri
comuni interessati, il Consiglio Comunale su proposta del Sindaco
integra con proprio atto deliberativo il presente articolo con le
norme concordate in ordine all’elezione, alle funzioni, alle
facoltà e prerogative, ai mezzi del difensore civico.
TITOLO IV
- FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 34 Ordinamento
L’ordinamento della finanza del Comune è
riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal
regolamento.
Nell’ambito della finanza pubblica il
Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.
Il Comune, in conformità
delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 35 Attività finanziarie del Comune
Le entrate finanziarie del
Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e
compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per
servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali,
altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per
investimenti e da ogni altra altre entrata stabilità per legge o
regolamento.
I trasferimenti erariali sono
destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le
entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per
lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per
l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
Nell’ambito delle facoltà
concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con
deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
Il Comune applica le imposte
tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi
secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed
applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli
della popolazione.
Art. 36 Amministrazione beni comunali
Il Sindaco dispone la
compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del
Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al
Segretario ed al Ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario,
delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei
titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
I beni patrimoniali comunali
non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi
del Titolo terzo, art. 31, c.7 del presente Statuto devono, di regola,
essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in
uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
Le somme provenienti dall’alienazione
di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da
cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli
nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose nel
miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 37 Bilancio Comunale
L’ordinamento contabile del
Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa
fissati, al regolamento di contabilità.
La gestione finanziaria del
Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in
termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il
termine stabilito dalla legge osservando i principi della
universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell’integrità
e del pareggio economico e finanziario.
Il bilancio e gli allegati
prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la
lettura per programmi, servizi ed interventi.
Gli impegni di spesa, per
essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile
attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto
adottato.
Art. 38 Rendiconto della gestione
I fatti gestionali sono
rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati
nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico
ed il conto del patrimonio.
Il rendiconto è deliberato
dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.
La Giunta comunale allega al
rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la
relazione del Revisori del Conto.
Art. 39 Attività contrattuale
Il Comune, per il
perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti
agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle
vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle
locazioni.
La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del
procedimento di spesa.
La determinazione deve
indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto,
la forma e le clausole ritenute essenziali nonchè le modalità di
scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 40 Revisore del Conto
Il Consiglio Comunale elegge, con voto
limitato a 3 candidati, il Revisore del conto secondo i criteri
stabiliti dalla legge.
Il Revisore ha diritto di
accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è
rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza
nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente
sull’espletamento del mandato.
Il revisore collabora con il
Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo,
esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del
bilancio.
Nella relazione di cui al
precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
Il revisore ove riscontri
gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce
immediatamente al Consiglio.
Il Revisore risponde della
verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza
del mandatario e del buon padre di famiglia.
Al revisore dei conti possono
essere affidate, con deliberazione della Giunta Comunale, ulteriori
funzioni relative al controllo di gestione nonchè alla partecipazione
al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi
di cui all’art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e ss.mm.ii.
Art. 41 Tesoreria
Il Comune ha un Servizio di
Tesoreria che comprende:
la riscossione di tutte le
entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad
ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del
servizio di riscossione dei tributi;
la riscossione di qualsiasi
altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare
comunicazione all’Ente entro 5 giorni;
il pagamento delle spese
ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti
di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
il pagamento, anche in
mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui,
dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla
legge.
I rapporti del Comune con il
Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità
nonché da apposita convenzione.
Art. 42 Controllo Economico della gestione
I responsabili degli uffici e
dei servizi di Area possono essere chiamati ad eseguire operazioni di
controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della
gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi
fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
Le operazioni eseguite e le
loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le
proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore
competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali
provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei
Conti.
Art. 43 Norme finali
Il presente Statuto entra in
vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.